RCA valida anche se conducente diverse da quello indicato

Una interessante pronuncia della Corte di Giustizia Europea sgombra il campo dai dubbi nelle ipotesi dei contratti RCA in caso di conducente diverso da quello indicato, stabilendo che non può gravare sui terzi, vittime di incidenti stradali, la nullità di un contratto di assicurazione stipulato da altri contraenti.

La sentenza, risalente al 20 luglio (causa C-287/16), ha infatti visto la Corte di giustizia dell’Unione europea precisare la corretta interpretazione della direttiva 72/166, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità.

Il caso è sorto tramite la Corte suprema portoghese, che era alle prese con una controversia tra i familiari di due vittime di incidenti stradali, una compagnia di assicurazione, la Cassa svizzera di compensazione e il Fondo di garanzia per le vittime di incidenti stradali.

In particolare, la Cassa agiva contro il Fondo di garanzia e la proprietaria dell’automobile coinvolta in un incidente stradale, che aveva causato la morte del marito della proprietaria e del conducente di una motocicletta. La donna riteneva che l’azione andasse rivolta contro la compagnia di assicurazione che copriva la responsabilità civile, ma la compagnia di assicurazione respingeva il coinvolgiment affermando che il contratto non era valido a causa del fatto che il contraente aveva dichiarato il falso, in quanto non era il conducente abituale del veicolo.

Ebbene, i giudici della Corte hanno prima di tutto chiarito che la direttiva ha come obiettivo quello di far sì che ogni veicolo che staziona abitualmente nel territorio Ue sia coperto da assicurazione garantendo una giusta protezione alle vittime di incidenti. Inoltre, viene precisato dalla Corte la direttiva impedisce all’assicuratore della responsabilità civile auto di avvalersi di disposizioni legali o di clausole contrattuale per negare ai terzi il risarcimento dovuto a un incidente provocato dal veicolo assicurato.

Alla luce di ciò, concludono i giudici, sebbene il contratto sia stato concluso sulla base di omissioni o di false dichiarazioni da parte del contraente dell’assicurazione, la compagnia non può sottrarsi agli obblighi fissati nel contratto nei confronti dei terzi vittime.

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